
Negli ultimi tempi sono cambiate alcune cose per chi guida senza mai aver preso la patente. Le sanzioni per guida senza patente consistono in:
- Prima violazione: multa € 5.110 – 30.660 + fermo del veicolo per 3 mesi
- Recidiva biennale: ammenda € 5.110 – 30.660 + arresto fino a 1 anno + confisca del veicolo
Sanzioni per guida senza patente
Le nuove disposizioni entrate in vigore il 6 febbraio 2016 dicono che la guida senza patente è depenalizzata a illecito amministrativo alla prima violazione, mentre è un reato in caso di recidiva nel biennio.
Resta un reato la prima violazione compiuta da chi è sottoposto a misure di prevenzione.
Per guida senza patente si intende una delle seguenti situazioni:
- Patente mai conseguita
- Patente revocata
- Non rinnovata per mancanza di requisiti psicofisici (anche se ancora non è stato emanato il provvedimento di revoca)
- Patente di categoria diversa a quella richiesta, eccetto i casi dell’art.116 comma 15-bis.
Guida senza patente – prima violazione
Multa € 5.110 – 30.660 + fermo del veicolo per 3 mesi
Il fermo amministrativo del veicolo non si applica se il proprietario (o chi ne ha la disponibilità) non ha commesso l’illecito e risulta che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà.
È inoltre concesso lo sconto del 30% a chi paga la sanzione entro 5 giorni.
Chi invece affida il proprio veicolo (quale proprietario o altro soggetto che ne ha la disponibilità, anche solo temporanea) a un soggetto che non ha mai conseguito la patente o ne possiede una di categoria diversa, oltre al fermo del mezzo, risponde per incauto affidamento a persona priva di patente (multa € 389 – 1561).
È consentito il pagamento in misura ridotta della sanzione pari al minimo edittale (quindi 5.110 €) entro 60 giorni.
In più, se risulta che il conducente non ha i requisiti di età per la guida del veicolo (ad esempio guida un’auto a 16 anni), si subisce una multa che va da € 87 a € 345 a cui si aggiunge il fermo del veicolo per 30 giorni.
Quando la guida senza patente si verifica su un ciclomotore o motociclo, i primi 30 giorni di fermo amministrativo avvengono obbligatoriamente presso la depositeria. Successivamente, può essere dato in custodia al proprietario, se ha i requisiti.
Reato di guida senza patente – recidiva nel biennio
Ammenda € 5.110 – 30.660 + arresto fino a 1 anno + confisca del veicolo
Se il veicolo è stato guidato contro la volontà del proprietario (o di chi ne ha la disponibilità), esso non può essere sottoposto a sequestro.
La confisca avviene anche se alla prima violazione non era stato possibile procedere al fermo amministrativo.
Vale inoltre lo stesso discorso fatto prima sull’incauto affidamento da parte del proprietario o di chi ne ha la disponibilità.
Se alla prima violazione è avvenuto il pagamento in misura ridotta, la recidiva non è considerata un illecito penale, ma resta comunque valido il sequestro finalizzato alla confisca.
Se non è possibile procedere al fermo o alla confisca del veicolo e il trasgressore è in possesso di una patente di guida, ne viene disposta la sospensione da 3 a 12 mesi.
Continua la lettura con l’articolo sulle sanzioni per guida con patente di categoria diversa.
Se invece vuoi approfondire il discorso della patente revocata, ecco a te l’articolo sulla guida con patente revocata.